Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e ometta altresì di provvedere all’adempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti. (Nella specie visti i rapporti intercorsi con le parti è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in sostituzione della più grave sanzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 25 marzo 2002, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 25 Marzo 2002 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 20 Gennaio 2001 (sospensione)
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