La mancata ottemperanza del professionista alla richiesta di chiarimenti da parte del C.d.O. costituisce illecito disciplinare poiché integra un comportamento non giustificato da esigenza di difesa, intervenendo in un momento anteriore all’inizio del procedimento ed essendo contrario ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono al professionista il rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione dei loro fini istituzionali. (Nella specie in considerazione del mancato raggiungimento della prova su un capo di imputazione, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O . di Lecce, 30 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SALIMBENE), sentenza del 25 marzo 2002, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 25 Marzo 2002 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 30 Settembre 1998 (censura)
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