Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in un esposto al Consiglio dell’ordine per la mancata iscrizione all’albo, usi espressioni forti nei confronti del medesimo accusando i componenti di parzialità. (Nella specie, in considerazione della giovane età, della situazione soggettiva, delle ragioni del professionista e delle scuse dallo stesso formulate è stato accolto il ricorso e annullata la sanzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 14 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 8 marzo 2002, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 08 Marzo 2002 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 14 Dicembre 1998 (avvertimento)
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