Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Divieto di accaparramento di clientela – Lettera inviata a terzi con segnalazione di innovazione giurisprudenziale – Legittimità.

Il professionista che invii a terzi una lettera contenente l’informazione di una innovazione giurisprudenziale proveniente dalla Corte di giustizia europea, e di sicuro interesse collettivo, pone in essere un comportamento deontologicamente corretto e non rientrante nelle ipotesi vietate di pubblicità e di accaparramento di clientela. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 14 febbraio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 25 marzo 2002, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 25 Marzo 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 14 Febbraio 2000
Giurisprudenza CNF

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