Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico.

Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 24 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 25 marzo 2002, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 25 Marzo 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 24 Gennaio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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