Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 24 gennaio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 25 Marzo 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 24 Gennaio 2001 (sospensione)
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