Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Omessa attesa del collega in udienza – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in udienza, non attenda l’arrivo del collega di controparte ove il ritardo sia superiore al tempo ragionevole di attesa a cui ogni professionista è tenuto. (Nella specie il professionista aveva superato le due ore di ritardo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 8 marzo 2002, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 08 Marzo 2002 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 21 Maggio 1999
Giurisprudenza CNF

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