Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 22 febbraio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 13 Maggio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 22 Febbraio 2001
Giurisprudenza CNF

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