Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso al Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 22 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 13 Maggio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 22 Febbraio 2001
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