Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Barcellona Pozzo di Gotto, 17 marzo 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 8 marzo 2002, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 08 Marzo 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera del 17 Marzo 2001
Giurisprudenza CNF

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