Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra fatto contestato e valutazione data nella decisione – Validità della decisione.

Non vi è difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza, se la decisione disciplinare pur accertando il fatto materiale così come era stato contestato, ne abbia dato una diversa valutazione disciplinare. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 31 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 19 Febbraio 2002 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 31 Gennaio 1997 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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