Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i praticanti – Controllo della pratica da parte dell’avvocato – Attestazione della veridicità delle annotazioni e delle circostanze – Omessa effettuazione del controllo – Illecito deontologico.

Secondo il disposto del d.p.r. n. 101/1990 e nell’art. 26 c.d.f., l’avvocato che abbia presso lo studio un praticante deve controllare la veridicità della annotazioni (con riferimento alla esistenza del caso trattato), e la veridicità delle circostanze (con riferimento alla soluzione data) che il praticante riporta nel libretto della pratica, senza indulgere a motivi di favore o di amicizia; pone in essere, pertanto, un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che attesti falsamente la veridicità di quanto scritto nel libretto della pratica. (Nella specie è stato assolto il professionista in considerazione del fatto che lo stesso era convinto di non poter entrare nel merito della soluzione scritta sul libretto dal praticante, pur essendo questa illecita e diversa da quella adottata in realtà presso lo studio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 4 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 19 Febbraio 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 04 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

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