È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato dal professionista che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 10 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 13 maggio 2002, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 13 Maggio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 10 Ottobre 2000
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