Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che svolga l’attività professionale nel periodo di esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione e assuma incarichi fuori dal distretto omettendo di adempiere al mandato ricevuto. (Nella specie la sanzione della cancellazione è stata sostituita con la più lieve sanzione della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 luglio 1999- 29 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 19 Febbraio 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Marzo 2000 (sospensione)
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