Avvocato – Procedimento disciplinare – Norme applicabili – Istituto della rimessione ad altro giudice – Inapplicabilità.

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme della legge professionale e, in mancanza, delle norme del codice di procedura civile, mentre le norme del c.p.p. si applicano soltanto quando la legge professionale vi faccia espresso rinvio ovvero sorga l’esigenza di applicare istituti che abbiano il loro regolamento nel codice di procedura penale. E’ pertanto inapplicabile al procedimento disciplinare forense l’istituto della rimessione ex art. 45 c.p.p.. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 2 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenz1 del 28 dicembre 2001, n. 310

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 310 del 28 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 02 Novembre 2000
Giurisprudenza CNF

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