Nelle operazioni di voto per il rinnovo del C.d.O. è illegittimo l’uso contemporaneo di quattro modelli di schede diverse che attraverso la strumentalità delle forme incidano sulla libertà, sulla segretezza del voto e sulla par codicio degli eleggibili. (Nella specie erano state consegnati quattro tipi di schede, una con prestampata la lista dei consiglieri uscenti, e le altre ciascuna con il nome di uno dei candidati contrapposti, e quindi il voto dell’elettore, che poteva utilizzare l’una o l’altra scheda, risultava non più segreto e certamente influenzato o influenzabile anche dalla rappresentazione grafica del tutto disomogenea). (Accoglie il reclamo avverso le elezioni C.d.O. di Agrigento, 29 gennaio 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 28 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 29 Gennaio 2000
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