Avvocato – Norme deontologiche – Dovere fiscale – Rapporti con i clienti – Fatturazione somme incassate- Omessa specificazione delle spese sostenute – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che indichi nelle fatture una somma molto alta a titolo di spese omettendo peraltro di specificare gli esborsi sostenuti. (Nella specie in considerazione della mancanza di prove su un capo di incolpazione la sanzione della censura è stata sostituita con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 15 gennaio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 24 dicembre 2001, n. 306

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 306 del 24 Dicembre 2001 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 15 Gennaio 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment