Deve essere annullata la decisione disciplinare adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dal professionista incolpato. (Nella specie è stata annullata la decisione con la quale il C.d.O., pur non avendo raggiunto la prova certa, aveva ritenuto responsabile di violazione del dovere di colleganza l’avvocato che non aveva atteso il collega in udienza, malgrado il ritardo dello stesso fosse ingiustificato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 3 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 304
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 304 del 18 Dicembre 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 03 Aprile 2000
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