Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, quale curatore fallimentare, per provvedere ad un pagamento, avendo prelevato una somma del fallimento, la faccia transitare per circa sei mesi sul proprio conto corrente. (Nella specie, accertato che il comportamento dell’avvocato era stato frutto di negligenza nei controlli e non della volontà di appropriarsi delle somme del fallimento, la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 6 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MORGESE), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 302
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 302 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 06 Luglio 1999 (sospensione)
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