Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Sottoscrizione del difensore non abilitato all’esercizio delle giurisdizioni superiori – Omessa sottoscrizione dell’imputato – Mancanza dello ius postulandi – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal solo difensore che sia privo dello ius postulandi perché non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista incolpato aveva conferito il mandato a due professionisti ma solo uno di loro, quello non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, aveva firmato il ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 15 aprile 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MORGESE), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 302

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 302 del 18 Dicembre 2001 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 15 Aprile 2000 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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