È inammissibile il ricorso inviato presso la segreteria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in violazione dell’art. 59 r.d.l. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 15 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MORGESE), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 300
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 300 del 18 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 15 Dicembre 1999
0 Comment