L’avvocato che, rappresentando il creditore (sua moglie), in una procedura di sfratto per morosità e conseguente espropriazione mobiliare accetti la nomina a custode dei beni del debitore pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 27 gennaio 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 295 del 18 Dicembre 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 27 Gennaio 1999 (censura)
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