Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Attività defensionale del creditore in procedimento esecutivo di espropriazione mobiliare – Accettazione di nomina a custode dei beni del debitore – Illecito deontologico.

L’avvocato che, rappresentando il creditore (sua moglie), in una procedura di sfratto per morosità e conseguente espropriazione mobiliare accetti la nomina a custode dei beni del debitore pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 27 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 295

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 295 del 18 Dicembre 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 27 Gennaio 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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