Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere alla fatturazione, degli acconti ricevuti. (Nella specie in considerazione delle successiva fatturazione la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 24 aprile 1998).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 24 Aprile 1998 (censura)
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