Avvocato – Norme deontologiche – Dovere fiscale – Omessa fatturazione degli acconti ricevuti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere alla fatturazione, degli acconti ricevuti. (Nella specie in considerazione delle successiva fatturazione la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 24 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 296

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 24 Aprile 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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