Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Utilizzo in giudizio di documenti ricevuti erroneamente dal collega – Ipotesi di ammissibilità.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che utilizzi in giudizio alcune missive inviategli per errore dal collega di controparte, se le stesse non contengano alcuna dichiarazione di riservatezza né evidenti caratteristiche tali da poter far presumere il diverso destinatario e quindi l’erroneo invio. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 febbraio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GUIDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 298

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 298 del 18 Dicembre 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Febbraio 1999
Giurisprudenza CNF

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