Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente e provveda ad una restituzione parziale emettendo un assegno privo di copertura. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 27 settembre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 18 Dicembre 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 27 Settembre 2000 (sospensione)
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