Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – decorrenza – Apertura del procedimento disciplinare – Interruzione.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare. (Nella specie la delibera di inizio del procedimento disciplinare è avvenuta successivamente al decorso dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 289

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 289 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 11 Maggio 1999
Giurisprudenza CNF

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