Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisone del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Ius postulandi – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo perché praticante – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Non giova a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato rilasciata successivamente alla presentazione del ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bassano del Grappa, 14 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 287

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 287 del 18 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 18 Dicembre 2000
Giurisprudenza CNF

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