Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta e dia false informazioni alla parte sullo stato della causa e che eserciti l’attività professionale in periodo di sospensione cautelare. (Nella specie in considerazione dell’accertata responsabilità dell’avvocato solo su alcuni capi di incolpazione la sanzione della radiazione e stata sostituita dalla sospensione per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 gennaio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 23 Gennaio 2001 (radiazione)
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