Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il cliente – Trattenimento somme – Omesso svolgimento di attività – Protesto di cambiali – Illecito deontologico.

L’avvocato che ometta di svolgere l’attività defensionale, trattenga somme avute in ragione del mandato, ed emetta in restituzione effetti cambiari privi di copertura, e quindi protestati, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione della volontà di ravvedimento e della parziale restituzione delle somme, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 11 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 288

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 288 del 18 Dicembre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 11 Dicembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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