L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (tale deve essere considerata il trattenimento di somme del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 11 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 288
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 288 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 23 Gennaio 2001 (sospensione)
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