Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 20 luglio 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 18 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Luglio 2000
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