Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59, r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 20 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 280

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 18 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Luglio 2000
Giurisprudenza CNF

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