Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Ius postulandi – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 3 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 284

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 284 del 18 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 03 Novembre 2000
Giurisprudenza CNF

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