Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59, r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 3 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 284

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 284 del 18 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 03 Novembre 2000
Giurisprudenza CNF

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