Il deposito dell’atto di rinuncia fatto pervenire prima del dibattimento determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 4 aprile 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 283 del 18 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 04 Aprile 2000
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