Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà e fiducia – Rapporti con agenzie per l’assunzione di incarichi – Attività senza mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che assuma incarichi attraverso agenzie di assicurazione senza avere alcun rapporto e alcuno specifico mandato da parte dell’interessato. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 14 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 281

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 281 del 18 Dicembre 2001 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 14 Dicembre 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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