Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Sospensione cautelare ex art. 43 d.l. n. 1578/33 – Mancanza delle condizioni – Nullità della decisione.

Deve essere dichiarata nulla la deliberazione del C.d.O. di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 43 r.d.l. n. 1578/33 ove manchino le condizioni dalla stessa norma previste quale soglia minima e condizione oggettiva al di sotto della quale il provvedimento di sospensione cautelare non può essere adottato. La ratio che assiste l’istituto della sospensione cautelare è, infatti, l’esigenza della tutela del decoro e della dignità della classe forense offuscate dalle accuse al professionista imputato, mentre le condizioni minime previste dalla legge per la sua applicazione sono il ricovero o l’applicazione delle misure di sicurezza, l’applicazione provvisoria di una pena o di una misura cautelare o di un mandato o ordine di accompagnamento. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Sulmona, 12 marzo 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 276

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 12 Dicembre 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 12 Marzo 2001
Giurisprudenza CNF

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