È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 maggio 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 282 del 12 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Maggio 2000
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