È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Non giova, altresì, a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato rilasciata successivamente alla presentazione del ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 30 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TESTA), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 273
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 273 del 12 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 30 Marzo 2001
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