Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie il professionista è stato assolto in considerazione del fatto che il collega corrispondente non aveva svolto l’incarico affidatogli, che pertanto il cliente non aveva voluto provvedere al pagamento delle spettanze professionali, che il dominus aveva infine personalmente provveduto sia al risarcimento del cliente che al pagamento delle spettanze professionali del collega). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 27 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 269
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 12 Dicembre 2001 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 27 Ottobre 1999
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