Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50, del r.d.l. n. 1578/33, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 8 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 275
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 275 del 12 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 08 Aprile 2000
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