Il professionista dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per ottenere o mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che prima della trasformazione:
– presso l’ente da cui egli dipende era stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
– che a detto ufficio egli era stato adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista che sia prima che dopo la trasformazione non era stato adibito in via esclusiva all’ufficio legale, tanto da svolgere la pratica forense presso lo studio di un professionista esterno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 266
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 12 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Aprile 2001
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