Non commette illecito disciplinare il professionista che, vittima di un caso di omonimia, accusi ingiustamente un collega di aver approfittato dell’omonimia medesima per l’assunzione della difesa di un cliente, quando tale denuncia sia stata frutto della buona fede del professionista e non sia stata dimostrata la volontà cosciente di accusare ingiustamente il collega. (Il professionista infatti, con un esposto alla magistratura, chiedeva soltanto l’accertamento dei fatti). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 8 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 29 novembre 2001, n. 259
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 29 Novembre 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 08 Marzo 1999
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