È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 60, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale a nulla rilevando la presenza a margine del ricorso della firma di un avvocato abilitato ove non risulti l’esistenza di un mandato formale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente a margine o in calce al ricorso, ovvero rilasciata in forma notarile con atto allegato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Trento, 23 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2001, n. 261
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 29 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 23 Ottobre 2000
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