È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 60, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale a nulla rilevando la presenza a margine del ricorso della firma di un avvocato abilitato ove non risulti l’esistenza di un mandato formale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente a margine o in calce al ricorso, ovvero rilasciata in forma notarile con atto allegato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Padova, 24 marzo 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 29 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 24 Marzo 2000
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