L’avvocato che partecipi alla trattazione di affari “poco chiari” e trattative “sotto banco”, come da lui stesso dichiarato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro producendo discredito sull’intera categoria. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 10 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 260
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 260 del 29 Novembre 2001 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 10 Aprile 2000 (avvertimento)
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