Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro propri della classe forense l’avvocato che trattenga la somma richiesta per la liquidazione delle spettanze di controparte, dichiarando poi falsamente di aver corrisposto l’importo all’avversario, causando al cliente un secondo esborso e le spese per la procedura ingiustamente subita, e peraltro fornisca falsi chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 6 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 258
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 258 del 29 Novembre 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 06 Ottobre 2000 (sospensione)
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