Deve essere annullata la decisione del C.d.O. che manchi della motivazione, costituendo la stessa principio fondamentale per garantire l’esercizio del diritto di difesa attraverso la conoscenza delle ragioni logico giuridiche seguite dal consiglio dell’ordine. (Nella specie è stata dichiarata nulla la decisione che come motivazione confermava: “la responsabilità dell’avvocato in ordine ai fatti di cui al capo di incolpazione” , senza precisare altro). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 29 novembre 2001, n. 265
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 29 Novembre 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Maggio 1999
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