È vietato pronunciare la cancellazione su richiesta del professionista quando a carico dello stesso sia in corso un procedimento penale o disciplinare come disposto dall’art. 37 r.d.l. 1578/33 (a nulla rilevando che l’avvocato abbia proposta una rinuncia alla iscrizione piuttosto che una richiesta di cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 29 novembre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 29 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 29 Novembre 2000
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