Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita soltanto avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e non può essere considerato tale il decreto di archiviazione antecedente all’apertura del procedimento stesso. (Nella specie, peraltro, il C.d.O. aveva ritenuto di non dover aprire alcun procedimento a carico del professionista verificandosi quindi una mancanza di interesse alla impugnazione da parte di quest’ultimo). (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. Venezia, 25 settembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 262
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 29 Novembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 25 Settembre 2000
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