Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di verità – Alterazione di atti processuali – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che alteri, se pur con il consenso del cliente, il mandato rilasciato da questi ad altro collega e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 5 maggio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 29 novembre 2001, n. 249

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 29 Novembre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 05 Maggio 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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